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giovedì 10 luglio 2025

Testo del "Giudizio Complessivo" (positivo!) della CDF sulla applicazione del Summorum Pontificum.

Facendo seguito al nostro post in cui avevamo dato la notizia bomba dello scoop di Diane Montagna, proponiamo il testo del Giudizio Complessivo che la IV sezione della allora Congregazione per la Dottrina della Fede scrisse, avendo ricevuto e analizzato le risposte (nella stragrande maggioranza positive) dei vescovi sull'applicazione nelle proprie diocesi del Summorum Pontificum e sulla convivenza pacifica dei fedeli tradizionalisti all'interno della vita diocesana.


GIUDIZIO COMPLESSIVO
[Dal rapporto finale inedito dell’inchiesta tra i vescovi sulle celebrazioni in rito antico, 2020–2021]

Dall’importante mole di documenti inviati e trattati si evince che il motu proprio “Summorum Pontificum” svolge oggi un ruolo significativo, seppur relativamente esiguo, nella vita della Chiesa. Concepito da Papa Benedetto XVI dopo anni di scontri talvolta aspri tra i sostenitori della liturgia riformata del 1970 e quelli del “Missale Romanum” nella sua versione del 1962, il MP “Summorum Pontificum” ha saputo affermare l’uguale dignità delle due forme del medesimo rito romano, creando le condizioni favorevoli ad una vera pace liturgica, in vista

mercoledì 7 luglio 2021

07.07.2021: XIV anniversario del Motu Proprio "Summorum Pontificum". Grazie, Benedetto XVI!

 07.07.2007  -  07.07.2021


Oggi ricorre il XIV anniversario del motu proprio Summorum Pontificum.

Non finiremo mai di esprimere il nostro

GRAZIE 

a Sua Santità Benedetto XVI, papa emerito 

Qui la nostra pagina interamente dedicata al Motu Proprio Summorum Pontificum, all'istruzione Universae Ecclesiae, agli altri documenti sul calendario e sui santi e ai nostri post sul Rito Tradizionale. 


La Redazione 

martedì 21 aprile 2020

I testi completi dei nuovi Prefazi del Rito Antico, dal decreto "Quo Magis"


Pubblichiamo i testi completi dei nuovi sette Prefazi permessi dal decreto "Quo Magis" (vedere MiL QUI e QUI).
Luigi


Con il Decreto “Quo magis”, sette nuovi prefazi eucaristici sono stati inseriti nel Messale Romano promulgato da San Giovanni XXIII nel 1962. Pubblichiamo i sette nuovi testi

Con il Decreto “Quo magis”, pubblicato nella Solennità dell’Annunciazione del Signore con la data del 22 febbraio 2020, festa della Cattedra di San Pietro, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha approvato il testo di sette nuovi prefazi eucaristici da inserire nel Messale Romano promulgato da San Giovanni XXIII nel 1962. Era stato Benedetto XVI, nella sua Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione del Motu Proprio Summorum Pontificum sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970, a chiedere che fossero inseriti nel Messale del ‘62 dei nuovi prefazi. L’uso dei nuovi prefazi è facoltativo. Una Nota che accompagna il Decreto spiega che non si cancellano le eventuali concessioni di prefazi propri fatte in passato, per cui qualora in casi particolari (luoghi, istituti…) esistesse già, sulla base di ciò che era stato concesso in precedenza, e per la medesima circostanza liturgica, un prefazio particolare diverso, allora si avrà la scelta tra esso e il testo nuovamente approvato.

mercoledì 25 marzo 2020

Breaking news: Decreti della Congregazione Dottrina della Fede per sette nuovi prefazi e per la celebrazione di nuovi Santi nel Messale 1962

Breaking news  per la liturgia tradizionale (in parte anticipato QUI da MiL il 7 dicembre scorso).
Pubblichiamo:
  • Il Decreto Quo Magis per l'approvazione di sette nuovi Prefazi (ci risultano quelli per: il SS. Sacramento, Ognissanti (si usa anche per il S. Patrono), la Dedicazione della chiesa - che già erano inseriti nell'appendice del Messale Romano del 1962, edizione francese - , i Martiri, gli Angeli, S. Giovanni Battista, e le Nozze) di cui per ora non è ancora stato pubblicato il testo.  Accogliamo, inter alia,  positivamente il prefazio De Nuptiis, tratto dalle stesse antiche fonti  della tradizionale benedizione nuziale degli sposi.
  • Una allegata Nota Ufficiale di Presentazione di Quo Magis.
  • Il Decreto Cum sanctissima  circa la celebrazione liturgica in onore dei santi canonizzati dopo il 1962, in cui si permette l'uso (facoltativo), con le preghiere del Comune della categoria e aggiungendo il nome del santo, nel giorno deciso dalla Chiesa per la loro festa, eccetto
  • Un allegato con circa settanta santi di maggiore importanza del calendario del 1962 che precederanno sui “nuovi” (che dovessero cadere nello stesso giorno). Ovviamente nulla cambia per le precedenze delle feste di I e II Classe. La memoria dei Santi “nuovi” è facoltativa e qualora cadesse nello stesso giorno di un altro santo del 1962 senza precedenza, si  farà doppia commemorazione nel caso che si festeggi il nuovo santo.
  • Una Nota Ufficiale  di presentazione del Decreto Cum sanctissima circa la celebrazione liturgica in onore dei santi 
A tempo successivo un'analisi più approfondita.
Luigi



CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

DECRETUM

Quo magis altera Ritus Romani forma alteram locupletaret, in Epistula ad universos Ecclesiæ latinæ

sabato 14 settembre 2019

XII anniversario del motu proprio SUMMORUM PONTIFICUM. Ebbene sì, siamo ancora qui.

Eh sì, cari Vescovi, Vi sembrerà strano ma ancora, dopo 12 anni, celebriano l'entrata in vigore della Vostra "bestia nera": il SUMMORUM PONTIFICUM!
No, non ci siamo dispersi.
No, la fiamma dell'interesse per la liturgia antica non si è affievolita.
No, non ci siamo stancati.
No, i fedeli "tradizionalisti" non son dimnuiti. 

No, i luoghi dove si celebra la S. Messa antica non sono stati ridotti. Anzi!
No, nonostante molti di Voi ancora provino a smorzare l'entusiasmo cercando di sferzare i gruppi stabili con inutili e ridicoli impedimenti, SIAMO ANCORA QUI, più determinati che mai! 


E ci preme ricordare alcune cose per le nuove generazioni, per quei ragazzi che magari 12 anni fa erano ancora troppo piccoli per sapere, ma che crescendo hanno conosciuto il rito antico e che ci rivolgono tante domande in proposito. 
Ci rivolgiamo a molti di quei ragazzi che nel frattempo sono entrati in seminario e che stanno scoprendo il grande tesoro del canto gregoriano  e della liturgia tridentina. 

Cari ragatti, cari seminaristi, cari giovani sacerdoti sappiate che dal 14 settembre 2007, con il Motu Proprio SUMMORUM PONTIFICUM  (qui)  di Benedetto XVI tutti i sacerdoti - secolari e religiosi - possono liberamente celebrare la S. Messa con il messale di Giovanni XXIII senza chiedere il permesso a nessuno (nemmeno al proprio vescovo) e i fedeli che ne fanno richiesta devono essere accontanti. 

Il Summorum Pontificum è una Legge

martedì 30 aprile 2019

VIII anniversario dell'Istruzione Universae Ecclesiae. Messa antica, istruzioni per l'uso

Da Romualdica

[Ricorre in questi giorni il secondo anniversario della promulgazione – il 30 aprile 2011, nella memoria liturgica di san Pio V – dell’Istruzione «Universae Ecclesiae» sull’applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data «Summorum Pontificum» di S.S. Benedetto XVI, pubblicata su specifico mandato di Benedetto XVI dalla Pontificia Commissione «Ecclesia Dei». Ricordiamo la ricorrenza trascrivendo il nono capitolo del recente volume di Massimo Introvigne, L’eredità di Benedetto. Quello che Papa Ratzinger lascia al suo successore Francesco, Sugarco, Milano 2013, pp. 110-116.]

Il 13 maggio 2011 la Pontificia Commissione «Ecclesia Dei», su specifico mandato di Benedetto XVI, ha pubblicato l’attesa Istruzione «Universae Ecclesiae» sull’applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data «Summorum Pontificum» di S.S. Benedetto XVI [1]. Come si ricorderà, tale lettera apostolica del 7 luglio 2007 [2] liberalizzava l’uso della liturgia «antica», celebrata secondo il rito detto di san Pio V (1504-1572) e con l’uso del Messale del 1962 del beato Giovanni XXIII (1881-1963). L’Istruzione riporta l’approvazione esplicita di Benedetto XVI e porta la data formale del 30 aprile 2011, festa liturgica di san Pio V.

L’Istruzione interviene su una materia quanto mai controversa, e per comprenderne la portata è necessaria un po’ di storia. Dopo la riforma liturgica del 1969 del venerabile Paolo VI (1897-1978) – che non si limitava a passare dal latino alle lingue correnti, ma modificava profondamente la liturgia – si poneva il problema della sorte della liturgia precedente, la cosiddetta «Messa antica» o «Messa di san Pio V», spesso detta anche «Messa in latino», ma in modo impreciso perché anche la Messa secondo la riforma del 1969 può essere celebrata in lingua latina. Non poteva esistere nessun dubbio sulla volontà del venerabile Paolo VI di rendere la «nuova Messa» obbligatoria come rito ordinario della Chiesa latina, mentre le Chiese orientali conservavano le loro antiche liturgie. Qualcuno riteneva che la Messa antica fosse stata abrogata, e fosse vietata salvo speciali permessi o indulti concessi a singoli o congregazioni: un’obiezione che si fondava anche su commenti privati e interviste dello stesso venerabile Paolo VI. In favore della Messa antica sorse un vasto movimento, che in parte accettò anche la nuova Messa accanto all’antica, in parte rifiutò la Messa nuova, andando nel secondo caso a confluire nella galassia di movimenti – il più noto dei quali è la Fraternità Sacerdotale San Pio X fondata dall’arcivescovo Marcel Lefebvre (1905-1991) – che contestavano anche tutti o alcuni dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II. Per questi movimenti la Messa antica non era l’unica – e forse neppure la principale – ragione di dissenso con Roma, ma ne divenne in qualche modo la bandiera.

Proprio in occasione della scomunica di mons. Lefebvre nel 1988, come l’Istruzione Universae Ecclesiae ora ci ricorda, il beato Giovanni Paolo II, il quale «con lo speciale Indulto Quattuor abhinc annos, emanato nel 1984 dalla Sacra Congregazione per il Culto Divino, [aveva concesso] a determinate condizioni la facoltà di riprendere l’uso del Messale Romano promulgato dal Beato Papa Giovanni XXIII», «con il Motu Proprio “Ecclesia Dei” [appunto] del 1988, esortò i Vescovi perché fossero generosi nel concedere tale facoltà in favore di tutti i fedeli che lo richiedevano». In seguito a tale motu proprio nacquero anche gli istituti detti appunto «Ecclesia Dei» costituiti da sacerdoti e religiosi i quali intendevano preservare il rito antico e nello stesso tempo aderivano al Magistero conciliare e post-conciliare dei Pontefici, prendendo esplicitamente le distanze da mons. Lefebvre. Questi istituti, pur celebrando con il rito antico, s’impegnavano a non contestare non solo la validità – che non era contestata neppure da mons. Lefebvre, almeno in via generale – ma neppure la legittimità del nuovo rito.

Con il motu proprio Summorum Pontificum Benedetto XVI – dal momento che l’appello ai vescovi perché «fossero generosi», per usare un eufemismo, non sempre era stato accolto – fece un passo in più. Chiarì definitivamente che l’antico rito non era stato «mai abrogato» [3] e che rito antico e rito nuovo sono «due usi dell’unico rito romano» [4]. Svincolò dall’approvazione previa dei vescovi le Messe private di singoli sacerdoti, cui peraltro, spiegò, «possono essere ammessi – osservate le norme del diritto – anche i fedeli che lo chiedessero di loro spontanea volontà» [5], e quelle di ordini e società religiose, ordinando che potessero essere celebrate con il rito antico senza richiedere alcun permesso. Per le parrocchie e i santuari il Papa chiedeva ai parroci e rettori di accogliere «volentieri» [6] le richieste di fedeli legati al rito antico e, qualora ci fossero problemi con i parroci, invitava i fedeli a rivolgersi al vescovo, a sua volta – scriveva Benedetto XVI – «vivamente pregato di esaudire il loro desiderio» [7]. Se il vescovo «non può provvedere» [8], aggiungeva il motu proprio, «la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia “Ecclesia Dei”» [9].

Trascorsi tre anni dal motu proprio del 2007, com’era stato annunciato, è stata promossa un’inchiesta tra i vescovi di rito latino, dei cui risultati si è tenuto conto per l’Istruzione Universae Ecclesiae. L’Istruzione sintetizza la triplice finalità del motu proprio del 2007, così articolandola: «a) offrire a tutti i fedeli la Liturgia Romana nell’usus antiquior, considerata tesoro prezioso da conservare; b) garantire e assicurare realmente, a quanti lo domandano, l’uso della forma extraordinaria; c) favorire la riconciliazione in seno alla Chiesa». Quanto al secondo punto, si sottolinea come tale facoltà «vada interpretata in un senso favorevole ai fedeli che ne sono i principali destinatari».

È impensabile che non si sia tenuto conto anche delle tante lamentele pervenute alla commissione «Ecclesia Dei» nei confronti di vescovi i quali non applicavano le norme del motu proprio, quando pure non lo criticavano esplicitamente o ne promuovevano una sorta di boicottaggio. Forse tenendo conto di questi problemi, la Universae Ecclesiae ribadisce anzitutto che «il Motu Proprio Summorum Pontificum costituisce una rilevante espressione del Magistero del Romano Pontefice e del munus a Lui proprio di regolare e ordinare la Sacra Liturgia della Chiesa e manifesta la Sua sollecitudine di Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa Universale», formula particolarmente impegnativa e solenne per indicare un Magistero da cui dovrebbe essere impensabile che un vescovo cattolico si discosti.

Una parte centrale della Universae ecclesiae riguarda appunto il ruolo dei vescovi. Essi sono chiamati ad «adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della forma extraordinaria del Rito Romano, a norma del Motu Proprio Summorum Pontificum». Adottare le «misure necessarie» per conseguire un certo scopo evidentemente esclude la messa in discussione o il boicottaggio di quello scopo. Certo, afferma l’Istruzione, i vescovi «devono vigilare in materia liturgica per garantire il bene comune e perché tutto si svolga degnamente, in pace e serenità nella loro Diocesi», ma questa vigilanza non può essere arbitraria. Al contrario, deve essere «sempre in accordo con la mens del Romano Pontefice chiaramente espressa dal Motu Proprio Summorum Pontificum». Detto in altre parole, ai vescovi non spetta decidere se è opportuno affiancare al nuovo rito, che evidentemente mantiene il suo ruolo di rito ordinario, il rito antico come rito straordinario. Questo è già stato deciso dal Papa. Ai vescovi spetta semmai stabilire come possa essere introdotto o conservato nelle loro diocesi il rito antico, in stretta conformità non solo alla lettera ma anche alla mens, cioè allo spirito, del motu proprio, il cui scopo è favorire il rito antico e non ostacolarlo.

Dal momento che le controversie non saranno certo arrestate dalla Universae Ecclesiae, molto opportunamente l’Istruzione trasforma il semplice «riferimento» alla Commissione «Ecclesia Dei» del motu proprio in una vera e propria procedura giuridica di appello: «In caso di controversia o di dubbio fondato circa la celebrazione nella forma extraordinaria, giudicherà la Pontificia Commissione Ecclesia Dei».

L’Istruzione ribadisce che per le Messe private non è necessario chiedere alcun permesso, e che esigere tali permessi è un abuso. Precisa pure che «nel caso di un sacerdote che si presenti occasionalmente in una chiesa parrocchiale o in un oratorio con alcune persone ed intenda celebrare nella forma extraordinaria, come previsto dagli artt. 2 e 4 del Motu Proprio Summorum Pontificum, il parroco o il rettore di chiesa o il sacerdote responsabile di una chiesa, ammettano tale celebrazione, seppur nel rispetto delle esigenze di programmazione degli orari delle celebrazioni liturgiche della chiesa stessa». È dunque chiaro che se un gruppo di fedeli, accompagnato da un proprio sacerdote, si presenta in una chiesa per celebrare una Messa con il rito antico il parroco non può rispondere «Sono contrario alla Messa antica» oppure «Devo chiedere al vescovo». Se la Chiesa non è impegnata da altre celebrazioni, il parroco o rettore deve «ammettere tale celebrazione».

O meglio, la deve ammettere a meno che gli consti che le persone e i sacerdoti che la chiedono fanno parte di gruppi che rifiutano l’autorità del Papa, non solo in teoria ma anche in pratica – per esempio contestandone sistematicamente il Magistero –, ovvero di gruppi che, anche accettando in generale l’autorità del Pontefice, rifiutino la validità o la legittimità della nuova Messa. La formula è molto precisa: «I fedeli che chiedono la celebrazione della forma extraordinaria non devono in alcun modo sostenere o appartenere a gruppi che si manifestano contrari alla validità o legittimità della Santa Messa o dei Sacramenti celebrati nella forma ordinaria e/o al Romano Pontefice come Pastore Supremo della Chiesa universale».

Sono esclusi dai benefici della Universae Ecclesiae non solo i fedeli che «appartengano» ai gruppi che il Papa in altra occasione ha indirettamente chiamato «anticonciliaristi» [10] ma anche coloro, che pur senza «appartenervi», li «sostengano» con parole, scritti o offerte. Non solo coloro che contestano l’autorità del Papa ma anche quelli che contestano «solo» la nuova Messa. E per essere rubricati fra tali contestatori non è necessario mettere in dubbio la «validità» del nuovo rito; è sufficiente contestarne la «legittimità». I due concetti, canonicamente, non sono sinonimi, e la norma sembra scritta quasi apposta per descrivere la posizione della Fraternità Sacerdotale San Pio X, la quale afferma che – a certe condizioni – la nuova Messa è valida, ma afferma pure che non è «legittima», cioè non è una Messa cui i fedeli possano assistere senza mettere in pericolo la loro fede.

Per quanto riguarda le regolari celebrazioni nelle parrocchie e nei santuari, l’Istruzione offre precisazioni sulla questione del cosiddetto «gruppo stabile» (coetus fidelium stabiliter existens) che è titolato a richiederla. «Un coetus fidelium potrà dirsi stabiliter exsistens ai sensi dell’art. 5 § 1 del Motu Proprio Summorum Pontificum, quando è costituito da alcune persone di una determinata parrocchia che, anche dopo la pubblicazione del Motu Proprio, si siano unite in ragione della loro venerazione per la Liturgia nell’Usus Antiquior, le quali chiedono che questa sia celebrata nella chiesa parrocchiale o in un oratorio o cappella; tale coetus può essere anche costituito da persone che provengano da diverse parrocchie o Diocesi e che a tal fine si riuniscano in una determinata chiesa parrocchiale o in un oratorio o cappella». Non è dunque obbligatorio che tutti i membri del gruppo stabile siano della stessa parrocchia, anzi neppure della stessa diocesi.

Anche nel caso in cui non ci sia un «gruppo stabile» abbastanza numeroso, il vescovo non è autorizzato a chiudere la pratica magari tirando un sospiro di sollievo. Al contrario, spiega l’Istruzione, «nei casi di gruppi numericamente meno consistenti, ci si rivolgerà all’Ordinario del luogo per individuare una chiesa in cui questi fedeli possano riunirsi per ivi assistere a tali celebrazioni, in modo tale da assicurare una più facile partecipazione e una più degna celebrazione della Santa Messa». Anche qui, «individuare una chiesa» è cosa evidentemente diversa dal rispondere che non c’è nessuna chiesa disponibile.

Ci vuole, certo, un «sacerdote idoneo». Ma, precisa l’Istruzione, non c’è bisogno di un provetto liturgista o di un docente universitario di lingua latina. Per il latino, è sufficiente «una sua conoscenza basilare, che permetta di pronunciare le parole in modo corretto e di capirne il significato». Per «la conoscenza dello svolgimento del Rito, si presumono idonei i sacerdoti che si presentano spontaneamente a celebrare nella forma extraordinaria, e l’hanno usato precedentemente». Certo, questo è un punto di partenza. La Chiesa vuole che la sua liturgia sia la più degna possibile e per questo «si chiede agli Ordinari di offrire al clero la possibilità di acquisire una preparazione adeguata alle celebrazioni nella forma extraordinaria. Ciò vale anche per i Seminari, dove si dovrà provvedere alla formazione conveniente dei futuri sacerdoti». Mancano perfino i sacerdoti in grado d’insegnare come si celebra con il vecchio rito? Risponde l’Istruzione che «nelle Diocesi dove non ci siano sacerdoti idonei, i Vescovi diocesani possono chiedere la collaborazione dei sacerdoti degli Istituti eretti dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, sia in ordine alla celebrazione, sia in ordine all’eventuale apprendimento della stessa».

Altre norme precisano che nel Messale del 1962 in latino «potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi e alcuni dei nuovi prefazi», secondo norme che saranno emanate in seguito; che i sacerdoti che lo desiderano possono usare il Breviario del 1962 in lingua latina; e che è confermata la facoltà di usare la formula antica per la Cresima, mentre per l’Ordine sacro l’antico rito può essere seguito solo negli istituti «Ecclesia Dei» «e in quelli dove si mantiene l’uso dei libri liturgici della forma extraordinaria», dunque non nelle diocesi, il che spiacerà a qualche sostenitore del rito antico.

Al di là di questo ultimo elemento, il senso generale dell’Istruzione è chiaro. Si tratta di un’Istruzione a favore della maggiore diffusione del rito antico, e intesa a rimuovere gli ostacoli che derivano da un’errata o maliziosa lettura del precedente motu proprio. Tutto questo – come Benedetto XVI ha precisato nel discorso del 6 maggio 2011 ai partecipanti al IX Congresso Internazionale di Liturgia – non per contrapporre riforma liturgica e rito antico, ma per integrarli e «riconciliarli». «Non poche volte – ha detto il Papa in quell’occasione – si contrappone in modo maldestro tradizione e progresso. In realtà, i due concetti si integrano: la tradizione è una realtà viva, include perciò in se stessa il principio dello sviluppo, del progresso. Come a dire che il fiume della tradizione porta in sé anche la sua sorgente e tende verso la foce» [11]. Il Papa chiede dunque insieme ossequio alla riforma liturgica del venerabile Paolo VI e al motu proprio del 2007: «piena fedeltà alla ricca e preziosa tradizione liturgica e alla riforma voluta dal Concilio Vaticano II, secondo le linee maestre della [costituzione sulla liturgia del Vaticano II] Sacrosanctum Concilium e dei pronunciamenti del Magistero» [12].

______________

[1] Cfr. Pontificia Commissione«Ecclesia Dei», Istruzione «Universae Ecclesiae» sull’applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data «Summorum Pontificum» di S.S. Benedetto XVI, del 30-4-2011. Dove non diversamente indicato, tutte le citazioni del presente capitolo fanno riferimento a questo testo.
[2] Cfr. Benedetto XVI, Lettera Apostolica Summorum Pontificum Motu Proprio data, del 7-7-2007.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] Ibidem.
[7] Ibidem.
[8] Ibidem.
[9] Ibidem.
[10] Cfr. Idem, Incontro con il clero delle Diocesi di Belluno-Feltre e di Treviso, Auronzo di Cadore, del 24-7-2007.
[11] Cfr. Idem, Discorso ai partecipanti al Convegno promosso dal Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, nel 50° anniversario di fondazione, del 6-5-2011.
[12] Ibidem.

lunedì 4 marzo 2019

Il Vescovo di Cremona Napolioni bandisce la Messa in latino: La Provincia di Cremona e il Corriere si occupano della vicenda




La grottesca e dolorosa vicenda del divieto per la Messa Tridentina in Diocesi di Cremona (vedi MiL QUI, QUI e QUI per gay e penalizzazione della musica sacra) ha oggi avuto un importante sviluppo sui media.
Dopo alcuni articoli su La Nuova Bussola Quotidiana (con Andrea Zambrano QUI e che pubblichiamo sotto), su Corrispondenza Romana (QUI) e su Campari e de Maistre (QUI), oggi il quotidiano di Cremona La Provincia (foto sopra) e il Corriere della Sera (foto sotto) nella sua edizione per la Lombardia - a firma di Francesca Morandi  - hanno pubblicato in grande evidenza (con il riferimento anche in prima pagina) la vicenda.
Ringraziamo a nome dei nostri lettori i giornali e i blog per la descrizione del caso, sperando  che possa contribuire alla risoluzione dell'ingiusta vessazione da parte del Vescovo Napolioni. 
Sappiamo anche che i richiedenti hanno fatto tutto il possibile per non creare problemi a nessuno.

Stiamo valutando  l'opportunità  di pubblicare TUTTA la corrispondenza  sulla vicenda (tra il Vescovo, il Gruppo Stabile e la Commissione  Ecclesia Dei) per spiegare all'opinione pubblica come sono andate effettivamente le cose. 
Valuteremo e vi terremo informati.
L




martedì 4 dicembre 2018

Ecclesia Dei: importanti chiarimenti su 29 dubia posti dal sacerdote polacco don Dawid Pietras

Lo scorso 24 settembre 2018 il sacerdote polacco don Dawid Pietras ha scritto alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei (PCED) ponendo 29 dubia in relazione ad alcune questioni controverse inerenti l'applicazione e l'interpretazione del Motu Proprio.

Noi di MiL abbiamo appreso questa circostanza dal web (diversi siti ne hanno parlato, ad esempio QUI) e desideriamo darne il dovuto risalto.

In particolare intendiamo offrire ai lettori la nostra traduzione integrale in italiano delle due lettere, in un estratto che combina le domande del sacerdote con le relative risposte della PCED.

In calce si possono trovare le immagini relative ai documenti originali (in lingua inglese), ossia la lettera del sacerdote del 24.09.2018 e la risposta della PCED del 14.11.2018.


Come si legge nella lettera, don Pietras, sacerdote della Diocesi di Zielona Gora, è attualmente impegnato nella stesura della propria tesi di dottorato dal titolo "Una forma straordinaria del rito Romano. I riti liturgici e la posizione giuridica delle comunità dopo il Concilio Vaticano Secondo". Il Dottorato è svolto presso la Facoltà di Diritto Canonico dell'Università Cardinal Stefan Wyszynski di Varsavia e la discussione della tesi è prevista per l'autunno del 2019.
Nella redazione della tesi il sacerdote si è imbattutto in diversi dubia che ha ritenuto opportuno indirizzare direttamente al competente dicastero romano. Le risposte ricevute dalla PCED verranno inserite nella tesi di dottorato che verrà poi pubblicata in forma di libro e così potrà costituire un valido aiuto per i fedeli polacchi legati alla Tradizione. Si tratta, infatti, di questioni liturgiche molto frequenti e di effettiva rilevanza pratica.

AZ


Abbreviazioni:
CIC: Codice di diritto canonico (1983)
PCED: Pontificia Commissione Ecclesia Dei
SCR: Sacra Congregazione dei Riti



1. Nella celebrazione della Messa bassa (Missa lecta), nella liturgia della Parola, la lettura e il Vangelo possono essere letti anche in lingua volgare. A tal proposito è possibile utilizzare i testi tratti da quelli corrispondenti nel lezionario della forma ordinaria del Rito Romano?

R. Riferirsi all’art. 6 del MPSP, sufficientemente chiaro sul punto.
[Art. 6 MPSP: Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica.]


2. E’ permesso recitare il terzo Confiteor prima della Comunione dei fedeli? E’ noto che è stato formalmente abolito (Rubriche del Messale e del Breviario Romano, num. 503),

martedì 25 luglio 2017

Ecclesia Dei: il Vescovo non può celebrare una "Messa cantata"

Riprendiamo dagli amici di NLM - New Liturgical Moviment la seguente notizia. 



Rispondendo ad un dubium posto dalla Cappella Gregoriana Sanctae Cecciliae (coro tradizionale rituale filippino) la Pontificia Commissione Ecclesia Dei ha emesso un responsum  sul tema della cosiddetta "Messa Pontificale Cantata". 

I Vescovi infatti possono celebrare la "Messa bassa" conosciuta come  "missa praelatitia" o una "Messa pontificale alta" (con prete assistemte, diacono, suddiacono, accoliti, e naturalmente, il coro). Non è prevista, per i Vescovi, la celebrazione della "Messa (pontificale) cantata", senza cioè i ministri in sacri, analogamente ala Messa cantata (come fanno i sacerdoti).



Solo nel 1964 (26 settembre) con il decreto Inter oecumenici, la Sacra Congregazione dei Riti (la attuale Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti) autorizzò che fosse "consentito, se necessario, che i vescovi celebrino una 'messa pontificale cantata' seguendo la forma utilizzata dai sacerdoti". Con il caos liturgico nascente dell'epoca, non si precisò però per quali feste o cerimonie dovessero essere mantenuta la Messa Pontificale Alta e quando fosse possibile celebrare "solo" una "Messa pontificale cantata".


Con responsum del 14 giugno 217 la Pontificia Commissione Ecclesia Dei ha chiarito formalmente che poiché la disposizione del 1964  non era in vigore nel 1962, oggi secondo i termini del motu proprio Summorum Pontificum e dell'istruzione Universae Ecclesiae, non è quindi consentito celebrare una "Messa Pontificale Cantata".

venerdì 7 luglio 2017

X anniversario del Motu Proprio "Summorum Pontificum". EVVIVA! Grazie,Benedetto XVI! A.M.D.G.

Oggi ricorre il X anniversario della promulgazione della Lettera Apostolica di S. S. Bendetto XVI "motu proprio data" SUMMORUM PONTIFICUM che è entrata in vigore il 14 settembre 2007 e rappresenta una legge della Chiesa Universale.
Il 13 Maggio 2011 la Pontificia Commissione Ecclesia Dei ha emanato l'Istruzione UNIVERSAE ECCLESIAE, per la corretta interpretazione del Motu Proprio.  

EVVIVA!
GRAZIE, BENEDETTO XVI! 
A.M.D.G.

Grazie a questi due documenti, le SS. Messe in rito antico

si sono moltiplicate a non finire sia in Italia, sia in Europa(qui ad es. in Inghilterra) sia nel Mondo (pure in India, Hong Kong, Filippine  e qui, per citare solo alcuni luoghi). 

Moltissimi sono i vescovi e i cardinali che hanno celebrato nel rito antico (si veda qui, http://www.andreatornielli.it/?p=488 dal blog di Tornielli quando era corifero del papa allora regnante e pareva essere "dei nostri") 

Tra i prelati meritano un posto d'onore due vescovi diocesani: il Vescovo Mons. Mario Oliveri (che è stato il primo -perchè molto coraggioso e fedele alla Chiesa - e proprio per questo inviso alla Curia di S. Marta - a celebrare un pontificale al trono nella propria basilica concattedrale in Imperia-Porto Maurizio il 26.10.2008), il vescovo Mons. Luigi Negri. (impavido sostenitore, nella propria diocesi e fuori, delle istanze dei gruppi stabili, paladino della liturgia antica e fautore del vicendevole arricchimento tra le due forme, ordinaria e straordinaria, dello stesso Rito Romano); e un vescovo titolare, Mons. Atanasio Schneider (fecondo autore di numerosi interventi e testimone coraggioso della lealtà alla Tradizione e avversario del modernismo).
Tra i porporati, primo tra tutti è
il Card. Raymond Leo Burke (granitico principe della Chiesa che sin da quando era arcivescovo, ha sempre alzato la voce in difesa della dottrina Cattolica, della Liturgia antica e di Benedetto XVI).


Quali membri della Pontificia Commissione Ecclesia Dei non può essere taciuto il difficile ma prezioso e sempre risolutivo impegno di Mons. Camille Perl (segretario e poi vicepresidente nei tempi turbolenti immediatamente successivi all'entrata in vigore del motu Proprio, primo

venerdì 28 aprile 2017

Divieto dell'Universae Ecclesiae alle ordinazioni in rito antico.Studio canonistico di don M. G.

A fronte di diverse richieste da parte dei lettori, riproponiamo un articolo del 2015 che uno stimato lettore,  don M. G., ci inviò tempo fa. Lo ringraziamo per averci concesso gentilmente di pubblicare questo suo dotto studio canonistico sulle ordinazioni in rito antico secondo quanto disposto dall'Universae Ecclesiae. 
Roberto 

Sulla domanda quanto la posizione restrittiva riguardo il conferimento degli ordini nella forma classica del rito romano si possa inserire senza rottura della logica giuridica di Summorum Pontificum

Il contenuto di questi nostri riflessioni sarà un’analisi, se la posizione restrittiva della Santa Sede quanto riguarda l’amministrazione degli sacri ordini come fu l’usanza nel 1962, in confronto alle altre leggi riguardo quella forma del rito romano, rappresentino una rottura oppure se siano piuttosto una loro conseguenza, logica in se stessa.
Prima di tutto vale: Roma locuta, causa finita. Senza dubbio è un buon diritto della Santa Sede di promulgare una qualsiasi legge, logica o meno che sia. Perciò, in questo articolo ci limitiamo di analizzare, se questa decisione fosse stata chiara anche prima dell’istruzione

venerdì 21 aprile 2017

Vicenza: niente chiese ai cattolici, sì agli ortodossi. Tradizionalisti contro la Curia. La notizia finisce sui giornali

Continuano le discriminazioni contro i cattolici.
A Vicenza, nonostante la richiesta ai sensi del Motu Proprio "Summorum Pontificum" e dell'Istruzione dell'Ecclesia Dei "Universae Ecclesiae", i fedeli legati alla forma straordinaria del Rito Romano restano ancora, dopo 10 anni, senza una chiesa. Mentre la Curia ne affida una agli Ortodossi.
Per carità, meglio loro che gli anglicani o i protestanti, eh, ma perchè da questo slancio di "misericordia ecumenica" restano sempre fuori i cattolici?
Questi episodi non solo sono abusi dal punto di vista canonico (per cui i fedeli, se si organizzassero, vincerebbero il processo canonico contro il Vescovo, a' sensi dell' art. 7 Summorum Pontificum e art. 10 § 1 Universae Ecclesiae e altri, si veda sotto) ma dei veri e propri insulti alla famigerata "misericordia" che tanto vanno cianciando ultimamenti i prelati, come se fosse un'invenzione ultima di Francesco. Si accolgono coloro che, di fatto, sono fuori dalla Chiesa Cattolica, e si bastonano invece coloro che dentro lo sono da secoli.
Bella roba davvero! Poi si stupiscono se il gettito ex 8xMille diminuisce! 
Quousque tandem abutere patientia nostra? 

Articolo tratto da L'Arena, del 19.04.2017 

Roberto




Summorum Pontificum: 

art 5
§ 1. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia, sotto la guida del Vescovo a norma del can. 392, evitando la discordia e favorendo l’unità di tutta la Chiesa.
§ 2 omissis
§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta le celebrazioni in questa forma straordinaria anche in circostanze particolari, come matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad esempio pellegrinaggi.
art. 7
Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all’art. 5 § 1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo è vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli

giovedì 6 aprile 2017

Ecclesia Dei e Fatima: autorizzata la Messa votiva in rito antico nel Canniversario della prima apparizione. Il Decreto in esclusiva su MiL



La Pontificia Commissione "Ecclesia Dei" ieri ha gentilmente inviato per conoscenza alla Redazione di MiL- Messainlatino.it - che ringrazia per il riguardo e la stima - il Decreto n. 39.2011L di ieri 05 aprile 2017 con cui la stessa, a' sensi dell'art. 9 Universae Ecclesiae e delle Rubriche Generali del Messale Romano 1962 (specialmente il n. 341 e 343) concede e autorizza la facoltà di celebrare il 13 Maggio 2017 una Messa Votiva al Cuore Immacolato della B.V.M. secondo la forma straordinaria del Rito Romano in onore della Beata Vergine di Fatima.
La Messa dovrà intendersi di II classe, pari a quella del 22 Agosto.
Tale facoltà è concessa a qualsiasi sacerdote di Rito latino (sia secolare sia religioso) nel rispetto di ogni altra rubrica, per favorire la devozione dei fedeli per la Beata Vergine Maria di Fatima in occasione del prossimo C anniversario della prima apparizione. Pubblichiamo con piacere ed in esclusiva in Italia il testo del Decreto (foto sopra) al fine di darne ampia notizia e diffusione.
Ecco la nostra traduzione del decreto:



CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Pontificia Commissione Ecclesia Dei


Poiché alcuni fedeli che aderiscono alla forma straordinaria del rito romano venerano la beata vergine Maria di Fatima con singolare e fervente devozione
 QUESTA PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI

attese le Rubriche Generali del Messale Romano edito nell'anno 1962 (specialmente n. 341);

volendo rinvigorire la devozione dei fedeli verso la Bata Vergine Maria di Fatima;

in virtù della potestà ordinaria vicaria della quale gode (Universale Ecclesiae n.9)

CONCEDE E PERMETTE 
che il giorno 13 maggio 2017 possa essere celebrata lecitamente e liberamente la Messa votiva del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (come nel giorno 22 agosto) come messa votiva di seconda classe (per la quale si vedano le rubriche generali ai numeri 341 e 343) da ogni sacerdote di Rit Latino sia secolare sia regolare, osservate le altre rubriche generali riguardanti la Messa votiva di seconda classe e le commemorazioni.

Card. Gerarg Muller, presidente
+ Guido Pozzo, segretario
Redazione MiL  

venerdì 30 dicembre 2016

Ecclesia Dei: si può celebrare in rito antico nelle cappelle private, con o senza concorso di fedeli.

Da Ravenna una signora, che ringraziamo,  ci segnala quanto segue.
La lettrice, in data 18.10.2016, aveva rivolto un dubium alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei chiedendo se un sacerdote idoneo e non giurdicamente impedito possa celebrare la S. Messa privata nella Forma Straordinaria del Rito Romano secondo il motu proprio Summorum Pontificum (artt. 2 e 5 § 4) in una cappella privata validamente costruita e senza concorso di fedeli.
Il 3 novembre la Commissione le ha inviato il responsum affermativo, precisando inoltre che alla Messa privata del sacerdote potrebbero certamente assistere anche i fedeli che lo chiedano di loro spontanea volontà, ai sensi dell'art. 4 del Summorum Pontificum. 
Bene!
Ringraziamo sia la signora per averci voluto dare la possibilità di diffondere questa informazione ad utilità di quanto potrebbero avvantaggiarsene, sia la Commissione per la disponibilità, la coerenza e il lavoro che, tra mille difficoltà, continua a svogere in sostegno e a difesa della litrugia antica e soprattutto dei fedeli che le si rivolgono.